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Il nuovo nato deve essere formalmente iscritto nel registro comunale dello stato civile.
Con la riforma (legge 15 maggio 1997, nr 113) la dichiarazione può essere fatta anche presso un centro di nascita (ospedale o casa di cura), davanti al direttore sanitario che la trasmetterà all'ufficiale di stato civile.
"...È opportuna la formazione di un processo verbale, i cui modelli sono stati predisposti dal Ministero della Giustizia, con circolare di istruzioni sull'applicazione della legge n.127/1997."
Possono fare la dichiarazione di nascita: uno dei genitori, persona con delega da parte dei genitori, un medico, un'ostetrica o chiunque abbia assistito al parto.
La dichiarazione può essere registrata presso l'ospedale o la casa di cura ove è avvenuta la nascita, il Comune di residenza dei genitori o di uno dei due genitori (se diverso da quello della nascita) oppure presso il Comune del territorio ove è avvenuta la nascita.
La comunicazione può essere fatta oralmente, senza bisogno di testimoni, se fatta presso un ospedale entro 3 giorni dalla nascita, entro 10 giorni se fatta presso un Comune.
Il certificato è sostituibile con l'autocertificazione.
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